Art. 1 - Denominazione e sede
1. E' costituita in Roma, Via di Settecamini n 109 scala A
int. 5 cap 00131, una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli
artt. 36 e seguenti del Codice Civile denominata Podistica Settecamini –
Roma.
2. I colori Sociali sono il rosso, il bianco ed il grigio.
3. Il logo dell’Associazione raffigura un’atleta che corre su una
pista di atletica stilizzata.
Art. 2 – Scopo
1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche
in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività
sportiva connessa alla pratica del podismo intesa come mezzo di formazione psico-fisica
e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica,
ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere
la conoscenza e la pratica del podismo. Per il miglior raggiungimento degli
scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività
di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature
sportive abilitate alla pratica del podismo e dello sport in generale.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità
della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative
e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del
bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali
e gratuite dei propri associati e non può assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare
funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie
della FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera e s'impegna ad accettare
eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della stessa
dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità
federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare
attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli
statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o
alla gestione delle società affiliate.
6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei
propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante
con diritto di voto nelle assemblee federali
Art. 3 – Durata
1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa
potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli
associati.
Art. 4 - Domanda di ammissione
1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività
sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite
sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che
ne derivano. I Soci si distinguono in Soci Fondatori, in Soci Effettivi, in
Soci Benefattori o Sostenitori.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone
fisiche e le figure giuridiche che ne facciano richiesta e che siano dotati
di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere
una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita
all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento
della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre
essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea
generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse
dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il
genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti
nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione,
del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato
attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio
minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore
età.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal
Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite
nell'apposito regolamento.
Art. 6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti
casi :
• dimissione volontaria
• morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento
richiesto della quota associativa
• radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli
entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo
al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere
ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale
deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio
con l’interessato ad una disamina degli addebiti . Il provvedimento di
radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
Art. 7 – Organi
1. Gli organi sociali sono:
• l'assemblea generale dei soci
• il presidente
• il consiglio direttivo
Art. 8 - Assemblea
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo
deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta
l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente
adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L’assemblea generale straordinaria può essere richiesta da almeno
un terzo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative
all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno.
In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione
o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Art. 9 - Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.
Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta,
non più di un associato.
Art. 10 - Compiti dell'assemblea
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà
minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione
e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica,
fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati
il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno
una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale
per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del
bilancio preventivo
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali
dell’associazione nonchè in merito all’approvazione dei regolamenti
sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli
argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non
rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente
sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso
di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute
all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità
e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente
della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello
stesso deve essere messo a disposizione
di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 11 - Validità assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati
aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita
quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che
l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero
degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art. 12 - Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal
consiglio direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni
prima dell’adunanza.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione
e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali
immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Art. 13 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di
membri che viene stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di sette
eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente,
il segretario con funzioni di tesoriere e i consiglieri. Tutti gli incarichi
sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica
due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate
a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento
delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne
passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati
da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad
esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi
non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare
da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima
diffusione.
Art. 14 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio
venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno
alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno
in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più
in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere
la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 15 - Convocazione Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta
all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario
o venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale
da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero
rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle
decisioni dell’assemblea dei soci.
Art. 17 - Il Presidente
1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Art. 18 - Il Vicepresidente
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 19 - Il Segretario
1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. - 20 Il rendiconto
1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario
dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione
assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria
dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività
commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale;
ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della
associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli
associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati,
in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del
giorno l’approvazione
Art. 21 - Anno sociale
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1°
gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 22 – Patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
Art. 23 – Sezioni
1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 24 - Clausola Compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i
soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio
Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di
appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre
il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza,
questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle
parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati
o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà
comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine
perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero
dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia
venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in. Roma, ed il Collegio giudicherà ed
adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare
ad ogni effetto, come irrituale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al
posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla
Art. 25 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea
generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia
in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo
voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta
dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo
scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci
con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà,
sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale
residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione
che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità,
fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26 - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto
si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione
sportiva Nazionale a cui l’associazione è affiliata ed in subordine
le norme del codice civile.